IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)»,  e,  in  particolare,  l'articolo  4,   che   ha
disciplinato l'introduzione, nell'ambito del Codice di  comportamento
dei dipendenti pubblici, di  misure  in  materia  di  utilizzo  delle
tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE» e,  in
particolare, l'articolo 154,  comma  5-bis,  che  stabilisce  che  il
parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento  e'  reso
dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento  in  corso
di adozione disciplina espressamente le modalita' del trattamento dei
dati; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62,  recante  «Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 54 del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall'articolo 4,  comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 36 del  2022,  il  quale  prevede
l'introduzione, nel Codice di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 62 del  2013,  di  una  sezione  dedicata  al  corretto
utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione  e
social media da parte dei  dipendenti  pubblici,  anche  al  fine  di
tutelare l'immagine della pubblica amministrazione; 
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge
n. 36 del 2022, il quale prevede che l'introduzione,  nel  Codice  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013,  della
sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e
dei mezzi di informazione e dei social media da parte dei  dipendenti
pubblici,  anche  al  fine  di  tutelare  l'immagine  della  pubblica
amministrazione, e' effettuata entro il 31 dicembre 2022; 
  Visto,  altresi',  il  comma  7  dell'articolo   54   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, novellato dall'articolo  4,  comma
1, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede,  per  i
dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  lo  svolgimento  di  un
ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito  di  assunzione,  sia  in
ogni caso di passaggio a ruoli o a  funzioni  superiori,  nonche'  di
trasferimento  del  personale,  le  cui  durata  e  intensita'   sono
proporzionate al grado di responsabilita', nei limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui  temi  dell'etica
pubblica e sul comportamento etico; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2022; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 21 dicembre 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                        16 aprile 2013, n. 62 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile  2013,  n.
62, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 11-bis (Utilizzo delle  tecnologie  informatiche).  -  1.
L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura,  ha
facolta' di svolgere  gli  accertamenti  necessari  e  adottare  ogni
misura atta a garantire la sicurezza  e  la  protezione  dei  sistemi
informatici,  delle  informazioni  e  dei  dati.  Le   modalita'   di
svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee  guida
adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il  Garante  per
la protezione dei dati personali.  In  caso  di  uso  di  dispositivi
elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma  3-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
      2. L'utilizzo di account istituzionali e' consentito per i soli
fini connessi all'attivita' lavorativa o ad essa riconducibili e  non
puo' in alcun  modo  compromettere  la  sicurezza  o  la  reputazione
dell'amministrazione. L'utilizzo di  caselle  di  posta  elettroniche
personali e' di norma evitato per attivita' o comunicazioni afferenti
il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a  circostanze  in
cui  il  dipendente,  per  qualsiasi  ragione,  non  possa   accedere
all'account istituzionale. 
      3. Il dipendente e' responsabile  del  contenuto  dei  messaggi
inviati. I dipendenti si  uniformano  alle  modalita'  di  firma  dei
messaggi   di   posta    elettronica    di    servizio    individuate
dall'amministrazione di appartenenza.  Ciascun  messaggio  in  uscita
deve consentire l'identificazione  del  dipendente  mittente  e  deve
indicare  un  recapito  istituzionale  al  quale   il   medesimo   e'
reperibile. 
      4. Al  dipendente  e'  consentito  l'utilizzo  degli  strumenti
informatici forniti dall'amministrazione  per  poter  assolvere  alle
incombenze  personali  senza  doversi  allontanare  dalla   sede   di
servizio, purche' l'attivita' sia  contenuta  in  tempi  ristretti  e
senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. 
      5.  E'  vietato  l'invio  di  messaggi  di  posta  elettronica,
all'interno   o   all'esterno   dell'amministrazione,    che    siano
oltraggiosi, discriminatori o che possano essere  in  qualunque  modo
fonte di responsabilita' dell'amministrazione. 
      Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione  e  dei  social
media). - 1. Nell'utilizzo dei propri account  di  social  media,  il
dipendente utilizza ogni cautela affinche' le proprie  opinioni  o  i
propri giudizi su eventi, cose o persone, non  siano  in  alcun  modo
attribuibili   direttamente   alla   pubblica   amministrazione    di
appartenenza. 
      2. In ogni  caso  il  dipendente  e'  tenuto  ad  astenersi  da
qualsiasi intervento o commento che possa nuocere  al  prestigio,  al
decoro o all'immagine dell'amministrazione di  appartenenza  o  della
pubblica amministrazione in generale. 
      3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le
comunicazioni, afferenti direttamente o  indirettamente  il  servizio
non  si  svolgono,  di  norma,  attraverso  conversazioni   pubbliche
mediante l'utilizzo di piattaforme  digitali  o  social  media.  Sono
escluse da tale limitazione le attivita' o le  comunicazioni  per  le
quali l'utilizzo  dei  social  media  risponde  ad  una  esigenza  di
carattere istituzionale. 
      4.  Nei  codici  di   cui   all'articolo   1,   comma   2,   le
amministrazioni si possono dotare di una "social  media  policy"  per
ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare  alle
proprie specificita' le disposizioni di cui al presente articolo.  In
particolare, la "social media policy" deve  individuare,  graduandole
in base al livello gerarchico e di responsabilita' del dipendente, le
condotte   che   possono    danneggiare    la    reputazione    delle
amministrazioni. 
      5. Fermi restando i casi di divieto  previsti  dalla  legge,  i
dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al
loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in  difformita'  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  33,  e
alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  documenti,  anche  istruttori,  e
informazioni di cui essi abbiano la disponibilita'.»; 
    b) all'articolo 12: 
      1) al comma  1,  dopo  le  parole  «opera  nella  maniera  piu'
completa e accurata possibile» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni
caso,  orientando  il  proprio   comportamento   alla   soddisfazione
dell'utente.»; 
      2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o
che  possano  nuocere  al  prestigio,  al   decoro   o   all'immagine
dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione
in generale.»; 
    c) all'articolo 13: 
      1) al comma 4,  dopo  le  parole  «e  adotta  un  comportamento
esemplare» sono inserite le seguenti: «, in  termini  di  integrita',
imparzialita', buona fede  e  correttezza,  parita'  di  trattamento,
equita', inclusione e ragionevolezza»; 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Il  dirigente  cura  la  crescita  professionale  dei
collaboratori, favorendo le occasioni  di  formazione  e  promuovendo
opportunita' di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui  e'
responsabile.»; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5.  Il  dirigente  cura,  compatibilmente  con  le   risorse
disponibili, il benessere organizzativo  nella  struttura  a  cui  e'
preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali  e  rispettosi
tra i collaboratori, nonche' di relazioni, interne  ed  esterne  alla
struttura, basate su una leale  collaborazione  e  su  una  reciproca
fiducia e  assume  iniziative  finalizzate  alla  circolazione  delle
informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione  delle  differenze
di genere, di eta' e di condizioni personali.»; 
      4) al comma 7, sono aggiunte, infine, le  seguenti  parole:  «,
misurando  il  raggiungimento  dei  risultati  ed  il   comportamento
organizzativo»; 
    d) all'articolo 15, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Le attivita' di cui al comma 5  includono  anche  cicli
formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico,  da
svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni
caso di  passaggio  a  ruoli  o  a  funzioni  superiori,  nonche'  di
trasferimento  del  personale,  le  cui  durata  e  intensita'   sono
proporzionate al grado di responsabilita'.»; 
    e) all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Alle  attivita'  di  cui  al   presente   decreto   le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.». 
 
          N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e).». 
              - Il decreto legislativo 20 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  154,  comma  5-bis
          del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  recante
          «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29  luglio
          2003, n. 174, S.O.: 
                «Art. 154 (Compiti). - Omissis. 
                5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4,
          del Regolamento e' reso dal Garante nei soli casi in cui la
          legge o il regolamento  in  corso  di  adozione  disciplina
          espressamente le modalita' del trattamento descrivendo  una
          o piu'  operazioni,  compiute  con  o  senza  l'ausilio  di
          processi automatizzati  e  applicate  a  dati  personali  o
          insiemi  di  dati   personali,   come   la   raccolta,   la
          registrazione,  l'organizzazione,  la  strutturazione,   la
          conservazione, l'adattamento o la  modifica,  l'estrazione,
          la  consultazione,   l'uso,   la   comunicazione   mediante
          trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
          disposizione,  il  raffronto   o   l'interconnessione,   la
          limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonche' nei
          casi in cui la norma di legge o  di  regolamento  autorizza
          espressamente un trattamento di dati personali da parte  di
          soggetti  privati  senza  rinviare  la   disciplina   delle
          modalita' del trattamento a fonti sottoordinate. 
                Omissis.» 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          il  Codice  dell'amministrazione  digitale,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  16
          aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice  di
          comportamento   dei   dipendenti    pubblici,    a    norma
          dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013,
          n. 129. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 54, commi  1-bis  e
          7, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 54. (Codice di comportamento). - Omissis. 
                1-bis. Il  codice  contiene,  altresi',  una  sezione
          dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche
          e dei mezzi di informazione e social  media  da  parte  dei
          dipendenti pubblici, anche al fine di  tutelare  l'immagine
          della pubblica amministrazione. 
                Omissis. 
                7.   Le    pubbliche    amministrazioni    verificano
          annualmente  lo  stato  di  applicazione   dei   codici   e
          organizzano attivita' di formazione del  personale  per  la
          conoscenza e la  corretta  applicazione  degli  stessi.  Le
          pubbliche amministrazioni prevedono lo  svolgimento  di  un
          ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di  assunzione,
          sia in  ogni  caso  di  passaggio  a  ruoli  o  a  funzioni
          superiori, nonche' di trasferimento del personale,  le  cui
          durata  e  intensita'  sono  proporzionate  al   grado   di
          responsabilita',  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie
          disponibili a legislazione  vigente,  sui  temi  dell'etica
          pubblica e sul comportamento etico.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36  (Ulteriori  misure
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR)),  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 giugno 2022, n. 79: 
                «Art. 4 (Aggiornamento dei codici di comportamento  e
          formazione in tema di etica pubblica). - Omissis. 
                2. Il codice di comportamento di cui all'articolo  54
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   e'
          aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di  dare
          attuazione alle disposizioni di cui  al  comma  1,  lettera
          a).» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
          aprile 2013, n. 62, si vedano le premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, commi 1  e  2,
          13, 15 e  17,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 aprile  2013,  n.  62,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  12  (Rapporti  con  il  pubblico).  -  1.   Il
          dipendente in rapporto con il pubblico  si  fa  riconoscere
          attraverso l'esposizione in  modo  visibile  del  badge  od
          altro  supporto   identificativo   messo   a   disposizione
          dall'amministrazione,   salvo   diverse   disposizioni   di
          servizio,  anche  in  considerazione  della  sicurezza  dei
          dipendenti, opera con  spirito  di  servizio,  correttezza,
          cortesia  e   disponibilita'   e,   nel   rispondere   alla
          corrispondenza, a chiamate telefoniche  e  ai  messaggi  di
          posta elettronica, opera  nella  maniera  piu'  completa  e
          accurata possibile e, in ogni caso, orientando  il  proprio
          comportamento alla soddisfazione dell'utente.  Qualora  non
          sia competente  per  posizione  rivestita  o  per  materia,
          indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente
          della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte  salve
          le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che
          gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di
          altri   dipendenti   dell'ufficio   dei   quali    ha    la
          responsabilita' od il coordinamento.  Nelle  operazioni  da
          svolgersi e nella trattazione delle pratiche il  dipendente
          rispetta, salvo diverse  esigenze  di  servizio  o  diverso
          ordine   di   priorita'   stabilito   dall'amministrazione,
          l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni  a  cui  sia
          tenuto con motivazioni generiche.  Il  dipendente  rispetta
          gli appuntamenti con i cittadini e risponde  senza  ritardo
          ai loro reclami. 
                2.  Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni  e
          diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali,  il
          dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche  offensive
          nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al
          prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di
          appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.» 
                «Art. 13 (Disposizioni particolari per i  dirigenti).
          - 1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni
          del Codice, le norme del presente articolo si applicano  ai
          dirigenti, ivi compresi i titolari  di  incarico  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo  n.  165
          del 2001 e dell'articolo 110  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267,  ai  soggetti  che  svolgono  funzioni
          equiparate ai dirigenti operanti negli  uffici  di  diretta
          collaborazione  delle  autorita'  politiche,   nonche'   ai
          funzionari responsabili di  posizione  organizzativa  negli
          enti privi di dirigenza. 
                2. Il dirigente svolge con diligenza le  funzioni  ad
          esso   spettanti   in   base   all'atto   di   conferimento
          dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un
          comportamento  organizzativo  adeguato  per  l'assolvimento
          dell'incarico. 
                3. Il dirigente, prima di assumere le  sue  funzioni,
          comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie  e
          gli  altri  interessi  finanziari  che  possano  porlo   in
          conflitto di interessi con la funzione pubblica che  svolge
          e dichiara se ha parenti e affini entro il  secondo  grado,
          coniuge o convivente che  esercitano  attivita'  politiche,
          professionali o  economiche  che  li  pongano  in  contatti
          frequenti con l'ufficio che dovra'  dirigere  o  che  siano
          coinvolti  nelle  decisioni  o  nelle  attivita'   inerenti
          all'ufficio. Il dirigente fornisce  le  informazioni  sulla
          propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni  annuali
          dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle  persone
          fisiche previste dalla legge. 
                4.  Il  dirigente  assume   atteggiamenti   leali   e
          trasparenti e adotta un comportamento esemplare, in termini
          di integrita', imparzialita',  buona  fede  e  correttezza,
          parita'   di    trattamento,    equita',    inclusione    e
          ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi,  i
          collaboratori e i destinatari  dell'azione  amministrativa.
          Il dirigente cura, altresi', che le  risorse  assegnate  al
          suo ufficio siano utilizzate per  finalita'  esclusivamente
          istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 
                4-bis. Il dirigente cura  la  crescita  professionale
          dei collaboratori, favorendo le occasioni di  formazione  e
          promuovendo opportunita' di  sviluppo  interne  ed  esterne
          alla struttura di cui e' responsabile. 
                5. Il dirigente cura, compatibilmente con le  risorse
          disponibili, il benessere organizzativo nella  struttura  a
          cui  e'  preposto,  favorendo  l'instaurarsi  di   rapporti
          cordiali e  rispettosi  tra  i  collaboratori,  nonche'  di
          relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una
          leale collaborazione e su una reciproca  fiducia  e  assume
          iniziative    finalizzate    alla    circolazione     delle
          informazioni, all'inclusione e  alla  valorizzazione  delle
          differenze di genere, di eta' e di condizioni personali. 
                6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle  pratiche
          sulla base di un'equa ripartizione del  carico  di  lavoro,
          tenendo conto delle capacita',  delle  attitudini  e  della
          professionalita'  del  personale  a  sua  disposizione.  Il
          dirigente affida gli  incarichi  aggiuntivi  in  base  alla
          professionalita' e, per quanto possibile,  secondo  criteri
          di rotazione. 
                7. Il dirigente svolge la valutazione  del  personale
          assegnato alla struttura cui e' preposto con  imparzialita'
          e  rispettando  le  indicazioni  ed  i  tempi   prescritti,
          misurando   il   raggiungimento   dei   risultati   ed   il
          comportamento organizzativo. 
                8. Il  dirigente  intraprende  con  tempestivita'  le
          iniziative  necessarie  ove  venga  a  conoscenza   di   un
          illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento
          disciplinare,  ovvero  segnala  tempestivamente  l'illecito
          all'autorita'  disciplinare,  prestando  ove  richiesta  la
          propria collaborazione e provvede ad  inoltrare  tempestiva
          denuncia all'autorita' giudiziaria  penale  o  segnalazione
          alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso
          in cui riceva segnalazione di un illecito da  parte  di  un
          dipendente, adotta ogni  cautela  di  legge  affinche'  sia
          tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata  la
          sua  identita'  nel  procedimento  disciplinare,  ai  sensi
          dell'articolo 54-bis del decreto  legislativo  n.  165  del
          2001. 
                9. Il dirigente, nei limiti delle  sue  possibilita',
          evita  che  notizie  non   rispondenti   al   vero   quanto
          all'organizzazione, all'attivita' e ai dipendenti  pubblici
          possano  diffondersi.   Favorisce   la   diffusione   della
          conoscenza di buone  prassi  e  buoni  esempi  al  fine  di
          rafforzare   il   senso   di    fiducia    nei    confronti
          dell'amministrazione.» 
                «Art.  15  (Vigilanza,   monitoraggio   e   attivita'
          formative). - 1. Ai sensi dell'articolo 54,  comma  6,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   vigilano
          sull'applicazione del  presente  Codice  e  dei  codici  di
          comportamento adottati  dalle  singole  amministrazioni,  i
          dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le  strutture
          di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina. 
                2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio
          prevista  dal  presente  articolo,  le  amministrazioni  si
          avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari  istituito
          ai  sensi  dell'articolo  55-bis,  comma  4,  del   decreto
          legislativo n.  165  del  2001  che  svolge,  altresi',  le
          funzioni dei comitati o  uffici  etici  eventualmente  gia'
          istituiti. 
                3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo
          dall'ufficio procedimenti disciplinari si  conformano  alle
          eventuali previsioni contenute  nei  piani  di  prevenzione
          della corruzione adottati dalle  amministrazioni  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre  2012,  n.
          190.  L'ufficio  procedimenti  disciplinari,   oltre   alle
          funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti
          del   decreto   legislativo   n.   165   del   2001,   cura
          l'aggiornamento     del     codice     di     comportamento
          dell'amministrazione,   l'esame   delle   segnalazioni   di
          violazione dei codici di comportamento, la  raccolta  delle
          condotte illecite accertate e  sanzionate,  assicurando  le
          garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo
          n. 165 del 2001. Il responsabile  della  prevenzione  della
          corruzione cura la diffusione della conoscenza  dei  codici
          di  comportamento  nell'amministrazione,  il   monitoraggio
          annuale sulla loro attuazione, ai sensi  dell'articolo  54,
          comma 7, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  la
          pubblicazione sul sito istituzionale e della  comunicazione
          all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo
          1, comma 2, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  dei
          risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle
          attivita'  previste  dal   presente   articolo,   l'ufficio
          procedimenti  disciplinari  opera  in   raccordo   con   il
          responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma
          7, della legge n. 190 del 2012. 
                4.  Ai   fini   dell'attivazione   del   procedimento
          disciplinare per violazione dei  codici  di  comportamento,
          l'ufficio   procedimenti   disciplinari    puo'    chiedere
          all'Autorita' nazionale anticorruzione  parere  facoltativo
          secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,  lettera
          d), della legge n. 190 del 2012. 
                5. Al personale delle pubbliche amministrazioni  sono
          rivolte attivita' formative in  materia  di  trasparenza  e
          integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire  una
          piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento,
          nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure
          e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 
                5-bis. Le attivita' di cui al comma 5 includono anche
          cicli  formativi  sui  temi  dell'etica  pubblica   e   sul
          comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia  a
          seguito di assunzione, sia in  ogni  caso  di  passaggio  a
          ruoli o a funzioni superiori, nonche' di trasferimento  del
          personale, le cui durata e intensita' sono proporzionate al
          grado di responsabilita'. 
                6.  Le  Regioni  e  gli  enti  locali,   definiscono,
          nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee
          guida necessarie per l'attuazione dei principi  di  cui  al
          presente articolo. 
                7. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico   della   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          provvedono  agli  adempimenti  previsti  nell'ambito  delle
          risorse umane, finanziarie,  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente.» 
                «Art. 17 (Disposizioni finali e abrogazioni). - 1. Le
          amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al  presente
          decreto,   pubblicandolo   sul   proprio   sito    internet
          istituzionale e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo
          tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di
          contratti  di  consulenza  o  collaborazione  a   qualsiasi
          titolo, anche professionale, ai titolari  di  organi  e  di
          incarichi  negli  uffici  di  diretta  collaborazione   dei
          vertici   politici   dell'amministrazione,    nonche'    ai
          collaboratori a qualsiasi titolo, anche  professionale,  di
          imprese     fornitrici     di     servizi     in     favore
          dell'amministrazione.  L'amministrazione,   contestualmente
          alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza,
          all'atto  di  conferimento  dell'incarico,  consegna  e  fa
          sottoscrivere  ai  nuovi  assunti,  con  rapporti  comunque
          denominati, copia del codice di comportamento. 
                2. Le amministrazioni danno la piu' ampia  diffusione
          ai codici di comportamento da ciascuna  definiti  ai  sensi
          dell'articolo 54, comma 5, del citato  decreto  legislativo
          n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste  dal
          comma 1 del presente articolo. 
                2-bis. Alle attivita' di cui al presente  decreto  le
          amministrazioni   provvedono   con   le   risorse    umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza nuovi  o  ulteriori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                3. Il decreto del Ministro per la  funzione  pubblica
          in data 28 novembre 2000, recante "Codice di  comportamento
          dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10  aprile  2001,  e'
          abrogato.».